Norme per il trasporto degli animali

 

In auto:

Per trasportare un solo animale (cane o gatto), non occorre la rete tra la parte anteriore e posteriore della vettura, purché il cane sia sistemato in modo da non costituire intralcio o pericolo per la guida (deve stare comunque nella parte posteriore dell'auto). Se si trasportano 2 o più Animali, si deve installare la rete divisoria, oppure tenere gli Animali negli appositi "trasportini".

 

In treno:

E' consentito il trasporto gratuito di piccoli animali domestici racchiusi in appositi contenitori di dimensioni non superiori a 70x50x30 cm. Gatti o piccoli cani possono essere tenuti sciolti, sotto la diretta sorveglianza del proprietario. Nei treni a scompartimenti sono ammessi anche cani di grossa taglia a condizione che non rechino disturbo e siano muniti di guinzaglio e museruola, oppure si possono tenere liberi, ma occorre prenotare l'intero scompartimento. Per il trasporto degli animali di grossa taglia e' di regola dovuto un pagamento di un biglietto di seconda classe a prezzo ridotto del 40%. Un cane guida in accompagnamento a un viaggiatore non vedente è ammesso gratuitamente in qualunque treno e classe. Nelle carrozze a cuccette in uso esclusivo, come pure nei comparti letto ad uso esclusivo è consentito il trasporto di cani e gatti previo pagamento della relativa tassa di trasporto. Dall'8 giugno 1997 e' in vigore una nuova normativa: essa prevede che si possa portare il cane in vagone letto prenotato per intero, pagando il biglietto anche per il cane ed una tassa di disinfestazione di 70.000 lire e non sussiste problema se si viaggia con un Intercity, purché si paghi il biglietto del cane e gli si metta la museruola. Il cane di media o grossa taglia non e' accettato nell'Eurostar (ETR 460 e ETR 500) solo per il fatto che lo spazio per il passeggero non è sufficiente per poterlo tenere accanto. Sono ammessi solo se contenuti all'interno di un contenitore che possa essere posto al di sotto del sedile. Nei treni Eurostar Italia possono viaggiare solo i cani guida per i ciechi, a tutti gli altri animali è vietato l'accesso.

 

In aereo:

I regolamenti per il trasporto e relativo costo variano a seconda delle compagnie aeree.

Alitalia
L'animale domestico è considerato al di fuori della normale franchigia ed è perciò soggetto al pagamento del supplemento di eccedenza, che, a parte le differenze legate all’itinerario, verrà calcolato in base al peso o al numero di esemplari. Di norma, l'animale domestico viene accettato come bagaglio registrato; tuttavia, su richiesta e previa prenotazione, può essere consentito il trasporto in cabina, a specifiche condizioni. 
L’animale deve essere tenuto sempre in un contenitore-cuccia, le cui dimensioni massime consentite sono:

- 48 cm. di lunghezza
- 33 cm. di larghezza
- 26 cm. di altezza
Il contenitore deve consentire all’animale di stare in una posizione naturale e di potersi girare e accucciarsi.
Deve essere ben aerato, impermeabile e naturalmente fatto di materiale talmente robusto che l’animale non possa distruggerlo dall’interno. Un contenitore può portare anche più animali, a condizione che siano della stessa specie e che non superino il numero di 5 e il peso totale di 6 kg, compreso il cibo e il contenitore stesso.

Se non dovessi avere un tuo contenitore, puoi acquistare uno dei 2 modelli messi a disposizione da Alitalia presso gli scali serviti: uno per il trasporto in cabina, l’altro per il trasporto in stiva.
Nel caso in cui non sia rispettata anche una delle condizioni previste o comunque l'animale arrechi disturbo ai passeggeri, il Comandante titolare del volo ha la facoltà di farlo trasferire in bagagliaio o sbarcarlo al primo scalo.

 

Trasferimenti all'estero con animali al seguito:

Movimentazione dei cani, gatti e furetti, al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione Europea

Dal 1o ottobre 2004 entra in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione Europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea dei cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.

La nuova normativa comunitaria riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea, è possibile alle seguenti condizioni. 

  • Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato membro dell’Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di destinazione.
    Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.
    Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo per l’echinococco, che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell’arrivo in Finlandia degli animali.

In relazione a questo particolare aspetto ulteriori informazioni possono essere acquisite dal sito del Ministero dell'Agricoltura e Foreste della Finlandia. ­

Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l’introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l’animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente.

  • I cani e i gatti movimentati al seguito dei viaggiatori verso la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.
    Nel passaporto dell’animale deve essere attestata , da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente, l’esecuzione :
    1. della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;
    2. l’esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della titolazione(esame del sangue), con esiti favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml ), degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; si precisa che il campione di sangue per l’esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall’animale, da parte di un veterinario, dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l’Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l’introduzione in Svezia.

I laboratori riconosciuti in Italia sono:

  1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
    Via Romea 14\A
    35020 Legnano ( PD)
  2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
    Via Campo Boario
    64100 Teramo 
  3. Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana
    Via Appia Nuova 1411
    00178 Roma Capannelle

Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.

Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonché l’avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le norme nazionali.

Si ricorda che l’introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 998\2003 ( 2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del PET TRAVEL SCHEME di cui all’apposita sezione del sito del Ministero della salute “ Viaggiare con gli animali “; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.

E’ vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.

Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, anche i seguenti siti per ulteriori informazioni:

  1. Irlanda
  2. Svezia
  3. Gran Bretagna 
  4. Malta 


Norme comuni per la movimentazione verso tutti gli stati membri
Dopo il 1° ottobre 2004 potranno essere movimentati dall’Italia verso gli altri Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili , cani, gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello della decisione 2003\803 CEE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata della efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria.

 

Il passaporto

Il passaporto ha una forma tipografica standard ed ogni pagina deve riportare il numero di passaporto così composto: codice ISO dello Stato, codice ISTAT della Regione, numero progressivo di nove cifre individuato secondo le modalità di ciascuna Regione.

Il passaporto, prodotto dalle Regioni, è redatto in lingua italiana ed inglese e comprende le pagine relative:

  • alla copertina di colore blu;
  • all’identificazione e descrizione dell’animale e alle generalità del proprietario;
  • alla vaccinazione antirabbica;
  • alla titolazione degli anticorpi contro la rabbia (solo per Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta);
  • agli eventuali trattamenti antiparassitari contro le zecche e l’Echinococco (ove richiesti) ;
  • alla visita clinica (ove richiesta);
  • alle altre eventuali vaccinazioni;
  • alla legalizzazione.

Coloro che sono interessati al rilascio del passaporto per i propri cani, gatti o furetti debbono farne richiesta al il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio che provvede al rilascio del relativo documento.
Il passaporto, vale anche ai fini del rientro dell’animale dai Paesi terzi.

 

Trasponditore ( microchip )

Tutti i cani, gatti e furetti che devono essere movimentati in ambito Comunitario devono essere identificati tramite applicazione di microchip.

Durante un periodo di transizione di otto anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli animali già identificati con tatuaggio leggibile, che comunque va riportato sul passaporto, potranno essere movimentati nei paesi Comunitari anche senza microchip, salvo che il Paese di arrivo (Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta) non pretenda l’identificazione con microchip.

Microchip
Il microchip è un dispositivo permanente di identificazione che deve essere applicato sotto la pelle dell’animale. A tale proposito si raccomanda che venga usato il tipo di microchip conforme alla norma ISO (International Standards Organisation) 11784 o all’Allegato A della Norma ISO 11785.
Possono, tuttavia, essere utilizzati anche microchip diversi da quelli indicati, ma in tal caso il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore (fornire il lettore adatto). Il numero di microchip dovrà essere riportato sul passaporto nella pagina relativa alla identificazione dell’animale, dove verrà specificato anche data di impianto e localizzazione del microchip

 

Le informazioni sulle norme per il trasporto sono state tratte dal sito Internet dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) e dal del sito del Ministero della salute


© 2000 gattomania.it Tutti i diritti riservati.